top of page
_edited.jpg
_edited.jpg

Statuto

Fondata il 6 marzo 1990 in Roma presso lo studio del Dr Paolo Soccorsi Aliforni, Notaio in Roma, con studio in Via Valadier n. 33. I soci fondatori sono: Giuliano Augusti, Pio Baldi, Romeo Ballardini, Arnaldo Bruschi, Aldo Castoldi, Andrea Chiarugi, Giuseppe Creazza, Giuseppe Cristinelli, Edoardo Benvenuto, Giovanni Calabresi, Carlo Cestelli Guidi, Alfredo Corsanego, Giorgio Croci, Salvatore D’Agostino, Costantino Dardi, Giambattista De Tommasi, Salvatore Di Pasquale, Leo Finzi, Paolo Fiore, Carlo Gavarini, Elio Giangreco, Antonino Giuffrè, Giorgio Macchi, Mario Manieri Elia, Paolo Marconi, Ruggero Martines, Roberto Masiero, Federico Mazzolani, Antonio Migliacci, Fortunato Motta, Vittorio Nascé, Paolo Pinto, Giulio Pizzetti, Luca Sanpaolesi, Giorgio Torraca, Paolo Torsello, Carlo Viggiani.

Articolo 1 

È costituita l’associazione denominata:
Associazione per lo studio, la conservazione, il recupero e il consolidamento del Patrimonio costruito ARCo.

Articolo 2 

L’Associazione ha i seguenti scopi:

a) studiare e mettere a punto criteri e metodologie per la conoscenza, la diagnostica, il monitoraggio, la valutazione della sicurezza, la formulazione di principi e tecniche di intervento, la progettazione, i controlli e la garanzia di qualità, relativi a opere esistenti in genere, ai monumenti in particolare ed al territorio;

b) individuare temi di ricerca scientifica derivanti dalla pratica professionale e promuoverne l’approfondimento; stabilire e mantenere contatti in campo nazionale e internazionale tra coloro che si interessano ai problemi di cui al punto a) o con le Associazioni aventi scopi similari;

c) collaborare con le competenti Autorità alla stesura di norme, raccomandazioni, regolamenti, interessanti gli interventi sull’esistente;

d) promuovere e partecipare a riunioni culturali, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento e specializzazione, iniziative sperimentali.

e) promuovere la stampa di pubblicazioni attinenti alle finalità dell’Associazione;

f) svolgere attività affini tra cui quelle relative alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, la pianificazione e l’impiego delle risorse per la conservazione e per il recupero;

g) studiare i problemi connessi con l’uso e il riuso delle costruzioni e dei beni architettonici nel diverso contesto ambientale e urbano di oggi.

 

Articolo 3

Nell’intento di raggiungere gli scopi di cui all’Art. 2, l’Associazione potrà stabilire convenzioni con centri di studi, Istituti e laboratori universitari e non, con la CEE, ecc., per ottenere sovvenzioni, finanziamenti, contratti di ricerca, nonché l’uso di mezzi.

Articolo 4

L’Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 5

La sede legale dell’Associazione è nel comune di Roma nei locali individuati dal Presidente che ne fa pubblicità nell’anagrafe tributaria e presso i soci.

 

Articolo 6

L’Associazione comprende Soci individuali, Soci collettivi, Soci sostenitori, Soci onorari e Soci junior. Possono essere Soci individuali dell’Associazione coloro che si interessano di questioni aderenti agli scopi di cui all’Art. 2.
Possono essere Soci collettivi gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e gli Istituti scientifici e tecnici.
Possono essere Soci sostenitori persone, Enti, Associazioni e Istituti che versano come quota associativa un contributo speciale.
Possono essere nominati Soci onorari personalità che siano particolarmente distinte nelle attività finalizzate agli scopi dell’Associazione.
Possono essere Soci junior gli studenti iscritti a facoltà universitarie o a equivalenti corsi europei, nonché i giovani al di sotto dei 30 anni. I soci junior hanno diritto al pagamento di una quota associativa ridotta.

Articolo 7

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea;
2) il Consiglio Scientifico;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Presidente;
5) il Collegio dei Revisori.

Articolo 8

L’Assemblea dell’Associazione è composta dai Soci individuali, collettivi, sostenitori, e soci junior in regola con il versamento delle quote sociali, e dai Soci onorari. Ciascun socio ha diritto a un voto, con facoltà di rappresentare non più di due Soci, con delega scritta. Essa è l’organo massimo deliberante e viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta venga richiesto per iscritto da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea elegge il Consiglio Scientifico e, qualora la struttura dell’Associazione lo richieda, il Collegio dei Revisori.
Elegge inoltre i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo.
La votazione per l’approvazione del bilancio e per l’elezione del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Revisori può avvenire per corrispondenza; per il funzionamento dell’Assemblea e, in genere, degli organi sociali potrà essere adottato dall’Assemblea un regolamento. L’Assemblea decide a maggioranza dei votanti.

Articolo 9

Il Consiglio Scientifico è composto da almeno 20 membri e non più di 50. Potranno far parte del Consiglio Scientifico rappresentanti di Istituti, Associazioni, Società, Amministrazioni, Ministeri, ecc., indicati, preferibilmente, dagli organismi di appartenenza.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo triennio consecutivo al primo.
Il Consiglio Scientifico può cooptare studiosi o esperti stranieri senza che sia necessario il voto dell’Assemblea.
Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il Presidente, uno o più vicepresidenti e il Consiglio Direttivo.
Compiti del Consiglio Scientifico sono:

a) la discussione delle linee culturali dell’Associazione, dell’organizzazione di convegni, ecc.

b) l’esame delle domande di ammissione e di dimissione dei soci, nonché, la proposta di nomina dei soci onorari;

c) discutere l’amministrazione del patrimonio sociale;

d) discutere l’assegnazione ai soci di incarichi organizzativi in settori definiti e in particolare della nomina dei delegati regionali e nazionali europei, con i compiti che proporrà.

Articolo 10

I soci sostenitori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è parte del Consiglio Scientifico, ed è composto da almeno sette e non più di quindici Membri Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce congiuntamente al Consiglio Scientifico e svolge le stesse attività di quest’ultimo; l’unica differenza è che solo i Membri del Consiglio Direttivo contribuiscono alla formazione del numero legale e hanno diritto di voto.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente di norma tre volte l’anno e ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei Membri. Esso decide a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i delegati Regionali e Nazionali Europei.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo nomina:

Il Consigliere Segretario dell’Associazione proposto dal Presidente e il Consigliere Tesoriere con l’incarico di tenere la contabilità dell’Associazione, sotto la sua responsabilità.
Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le quote sociali.

Articolo 13

Le funzioni del Presidente sono:

a) convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;

b) agire in nome dell’Associazione stessa in accordo con le regole e procedure adottate dall’Assemblea e dal Consiglio;

c) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario dell’Associazione.

I vicepresidenti affiancano il Presidente nell’esercizio della sua funzione.
Il Presidente affida a uno dei vicepresidenti di sostituirlo in sua assenza.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, tutti soci dell’Associazione e non membri del Consiglio Direttivo.
Tale Collegio dura in carica quattro anni. Ad esso è demandato il compito di controllare l’Amministrazione dell’Associazione. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente.
Il Consiglio Direttivo conferisce al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione ed i rapporti con la Banca; il Presidente in carica ha facoltà di nominare suoi delegati.

Articolo 15

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da ogni altro provento da contributi volontari dei soci o di Enti, società, Istituti, da pubblicazioni, dall’organizzazione di corsi, ecc.

Articolo 16

I soci sono tenuti a versare annualmente le quote associative stabilite dal Consiglio per ciascuna categoria.
Il socio in ritardo di 9 mesi con il versamento della quota viene dichiarato moroso dopo 3 mesi dal relativo sollecito. Il socio decade se non provvede al pagamento della quota entro l’anno successivo a quello del sollecito.

Articolo 17

Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Articolo 18

Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Scientifico o per richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; il Presidente potrà indire un’Assemblea straordinaria o un referendum fra i soci su tali modifiche. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato con le stesse modalità delle modifiche dello Statuto.  

Articolo 19

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

bottom of page